7 sono peraltro emerse unicamente nell’ambito dell’inchiesta penale e non erano note all’Autorità di protezione prima dell’emanazione della risoluzione impugnata. Visto quanto sopra, e considerata l’attitudine recalcitrante del curatore nel fornire ulteriori informazioni, l’intenzione dell’Autorità di protezione di deferirlo alla magistratura penale nonché il decesso della persona che giustificava l’intervento dell’Autorità di protezione, non può essere criticata la decisione di prime cure di non approvare il rendiconto. A tutela degli eredi resta aperta la possibilità di adire i tribunali civili sia per le eventuali pretese in responsabilità, sia per le pretese successorie.