Appare dunque perlomeno contradditorio che ora il reclamante impugni una decisione che va esattamente nel senso da lui richiesto in prima sede. Ad ogni modo, a prescindere da quanto sopra va rilevato che RE 1, pur essendo in possesso di documentazione atta a comprovare le sue asserzioni, non si è mai premurato di consegnarne copia all’Autorità di protezione.