Per il resto, occorre sottolineare che RE 1, nel suo scritto del 24 aprile 2014 all’Autorità di protezione, oltre ad affermare di essere in grado di provare che i conti presentati dal curatore erano falsi, aveva espressamente richiesto che essi non fossero approvati (“attendo con impazienza le vostre conclusioni e la relativa delibera in merito al rendiconto di chiusura che non può altrimenti tradursi che da una non-approvazione”). Appare dunque perlomeno contradditorio che ora il reclamante impugni una decisione che va esattamente nel senso da lui richiesto in prima sede.