Il rendiconto finanziario oggetto della decisione impugnata non può pertanto essere approvato. 8. Occorre infine chinarsi sulla domanda di intersecazione di RE 1, formulata nelle sue osservazioni del 26 settembre 2014, laddove chiede che dal reclamo venga cancellato il passaggio nel quale la sua audizione presso l’Autorità di protezione viene definita “qua e là farneticante”. In proposito si osserva che il Codice di procedura civile federale non contempla una simile possibilità, prevista invece dal previgente diritto processuale cantonale (art. 68 cpv. 3 CPC/TI).