Con queste premesse, non si può legittimamente pretendere che il rendiconto finale della curatela venga approvato. L’argomento del curatore, secondo cui la mancata dichiarazione di determinati beni non gli è imputabile siccome non è avvenuta nell’ambito della curatela oggetto del rendiconto contestato, bensì nell’ambito della precedente misura istituita ad hoc in occasione della successione materna, è del tutto privo di consistenza. Anche il rendiconto oggetto di esame è infatti manifestamente inficiato da tale omissione, del tutto volontaria da parte del curatore e tesa proprio a sottrarre una parte ingente del patrimonio della persona bisognosa dal controllo dell’Autorità di protezione.