A prescindere dalle eventuali responsabilità penali del curatore per tali atti, che verranno vagliate nelle opportune sedi, e a prescindere dalla questione – qui irrilevante – di sapere se RE 1 e/o gli altri figli fossero effettivamente consapevoli di ciò (e abbiano eventualmente avuto accesso a tali beni mediante dei cosiddetti «anticipi ereditari»), occorre concludere che i conti presentati dal curatore nella fattispecie sono volutamente incompleti e non conformi al reale stato della sostanza di PI 1. Con queste premesse, non si può legittimamente pretendere che il rendiconto finale della curatela venga approvato.