E ciò allo scopo – dichiarato – di poter attingere al patrimonio della moglie malata senza il controllo dell’Autorità di protezione. A prescindere dalle eventuali responsabilità penali del curatore per tali atti, che verranno vagliate nelle opportune sedi, e a prescindere dalla questione – qui irrilevante – di sapere se RE 1 e/o gli altri figli fossero effettivamente consapevoli di ciò (e abbiano eventualmente avuto accesso a tali beni mediante dei cosiddetti «anticipi ereditari»), occorre concludere che i conti presentati dal curatore nella fattispecie sono volutamente incompleti e non conformi al reale stato della sostanza di PI 1.