marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45, sottolineature del redattore). Dagli atti in questione emerge in maniera molto chiara – per ammissione del curatore stesso e del suo avvocato – il fatto che RE 2 abbia volontariamente omesso di indicare una considerevole parte della sostanza appartenente alla moglie PI 1 nella documentazione presentata alla Commissione tutoria dapprima, all’Autorità di protezione poi. E ciò allo scopo – dichiarato – di poter attingere al patrimonio della moglie malata senza il controllo dell’Autorità di protezione.