Si tratta quindi sostanzialmente di dividere della liquidità di cui dà conto per una parte l’inventario allestito dal curatore ad hoc RE 2 all’attenzione della ARP 5, mentre per la parte di sostanza rimasta all’estero e già di proprietà della defunta __________ (non soggetta alla fiscalità svizzera fino alla divisione), si è scelto di continuare a custodirla in strumenti societari a disposizione degli aventi diritto, onde facilitarne la gestione e l’utilizzazione a favore dell’erede __________ (recte: PI 1) __________, prima, e dei suoi eredi poi, che ne hanno potuto beneficiare sotto forma di anticipi ereditari senza dovere coinvolgere l’Autorità tutoria” (Istanza avv. __________ del 16