L’assunzione agli atti di parte dell’incartamento penale relativo alla denuncia presentata da RE 1 ha evidenziato delle manchevolezze ancora più gravi del curatore, che possono solo condurre – non vigendo alcun divieto di nova – alla non approvazione del rendiconto finale. Va infatti rilevato che in occasione della sua audizione dinnanzi al Procuratore generale in qualità di imputato, RE 2 ha affermato quanto segue (con riferimento alla curatela ad hoc istituita in favore della moglie in occasione della successione materna): “In particolare si è proceduto alla vendita di un appartamento a __________ e di una villa a __________.