Le carenze evidenziate nella risoluzione impugnata sono dunque definite “lievi” e secondo l’insorgente non possono condurre alla mancata approvazione del rendiconto. RE 2 ritiene tuttavia corretto che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto, nella sua decisione, di quanto riferito da RE 1 in udienza, in quanto le circostanze precedono l’inizio della curatela in oggetto (2008). L’insorgente ritiene comunque che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto rispettare il principio del contraddittorio e citare a tale udienza anche le altre parti interessate (reclamo RE 2, pag. 3).