RE 2 spiega che tale importo è stato destinato, come attestato dalla fiduciaria __________, al pagamento dell’onere fiscale 2007/2008, “imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà della moglie”, mentre la relativa notifica di tassazione data del dicembre 2011 (reclamo RE 2, pag. 3). Secondo l’insorgente, la conclusione cui giunge l’Autorità di protezione – ovvero che il curatore abbia incassato per sé quella cifra – è “superficiale, errata e contraria ai principi di economia procedurale”, in quanto il curatore, se richiesto, avrebbe potuto fornire ulteriori ragguagli e la versione firmata della lettera della fiduciaria (reclamo RE 2, pag. 3).