A mente del curatore, non è contestabile che il prof. __________ “abbia prestato lunghe cure alla sig.ra PI 1” né che per esse “sia stato remunerato all’altezza delle sue competenze e delle sue qualifiche” (reclamo RE 2, pag. 2). Inoltre, “che l’importo versatogli non figuri nella ricevuta è conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria”: pretendere il contrario configurerebbe “un eccesso di formalismo e di ingiustificata sfiducia” nei confronti del curatore, in considerazione anche dell’entità delle spese complessive del periodo in questione e degli attivi di cui PI 1 era titolare (reclamo RE 2, pag. 2). Con riferimento alla seconda uscita, di fr.