In conclusione, l’Autorità di protezione ha riferito di aver anche appreso da RE 1 “fatti circostanziati secondo i quali vi sarebbero dubbi sull’operato del curatore dei beni di sua madre”; la decisione è stata intimata anche a quest’ultimo e ai suoi fratelli, visto il certificato ereditario prodotto dall’insorgente (risoluzione impugnata, pag. 2). I. Reclamo RE 2 (inc. 9.2014.118) 4. Nel suo reclamo, RE 2 contesta la mancata approvazione del suo rendiconto, giudicando la motivazione della risoluzione impugnata in parte malfondata e in parte viziata da eccessivo formalismo.