Infine, tramite dichiarazione di una fiduciaria datata 31 gennaio 2012, l’importo è stato giustificato come onere fiscale riguardante gli anni 2007/2008. In considerazione dell’“evidente incongruenza”, l’Autorità di protezione ha dedotto che “sulla base della documentazione con valore probatorio risulta unicamente che il curatore RE 2 abbia incassato CHF 60'000.- per sé”, rifiutando di approvare il rendiconto in oggetto (risoluzione impugnata, pag. 2). In conclusione, l’Autorità di protezione ha riferito di aver anche appreso da RE 1 “fatti circostanziati secondo i quali vi sarebbero dubbi sull’operato del curatore dei beni di sua madre”;