Nella decisione impugnata, come visto, l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato da RE 2 nell’ambito della curatela della moglie PI 1. Riassumendo i fatti, l’Autorità di protezione ha indicato che il rendiconto di chiusura presentato nel gennaio 2013 non era corredato dei necessari giustificativi, avendo il curatore allegato unicamente degli estratti dei conti bancari. Richiamato in tal senso, RE 2 ha poi fatto pervenire delle spiegazioni e copia di alcune ricevute, che l’Autorità di protezione ha sottoposto all’esame di un revisore esterno.