2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Entrambi i ricorrenti censurano la decisione dell’Autorità di protezione e ne chiedono la riforma, con motivazioni diametralmente opposte: RE 1 postula infatti che la mancata approvazione del rendiconto venga confermata, ma assortita da un ordine al curatore di completare quanto da lui presentato, mentre RE 2 chiede che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato senza riserve. 3. Nella decisione impugnata, come visto, l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato da RE 2 nell’ambito della curatela della moglie PI 1.