9.2014.118) anche il curatore è insorto contro tale decisione, reputandone le motivazioni in parte malfondate e in parte viziate da eccessivo formalismo. RE 2 ritiene inoltre che quanto riferito da RE 1 all’Autorità di protezione sia irrilevante, in quanto circostanze anteriori al 2008, ovvero precedenti l’istituzione della curatela (reclamo RE 2, pag. 3). Postula dunque che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato. N. Dei successivi scambi di allegati – nei quali sono intervenuti a fianco di RE 2 anche i figli RE 3 e RE 4 – si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.