{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n\n9. Nel suo reclamo, RE 1 non contesta la mancata approvazione dell’ultimo rendiconto del curatore, ma critica il fatto che l’Autorità di protezione non si sia chinata “minimamente sui precedenti rendiconti finanziari”, né abbia valutato “l’ipotesi di trasmettere un esposto al Ministero pubblico” (reclamo RE 1, pag. 5). Nonostante quanto emerso dall’audizione dell’insorgente – ovvero l’esistenza di ulteriori beni ereditati da PI 1 che non erano stati resi noti e alcune uscite anomale dai conti della madre – l’Autorità di protezione “non ha provveduto ad ulteriori verifiche sulla situazione patrimoniale della curatelata”, “non ha adottato alcun provvedimento indispensabile”, e non ha “mai ordinato l’allestimento di un inventario” (reclamo RE 1, pag. 5-6). Secondo l’insorgente, l’Autorità di protezione “doveva assicurarsi che l’amministrazione dei beni era avvenuta nell’esclusivo interesse della curatelata, ciò che non risulta essere avvenuto”, e doveva “ordinare che i conti e i rapporti fossero completati o prendere misure urgenti” (reclamo RE 1, pag. 6). Di conseguenza, il reclamante postula non solo che il rendiconto concernente il periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012 non sia approvato, ma che a RE 2 venga fatto ordine di presentare un rendiconto completo della sua attività di curatore, per ogni anno, corredato da un inventario di apertura della curatela e da un inventario di chiusura, il tutto accompagnato dai relativi giustificativi contabili. In subordine, postula che questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la decisione impugnata.\n10. Il rimprovero rivolto all’Autorità di protezione di non aver presentato un esposto penale al Ministero pubblico cade nel vuoto. Anzitutto, va detto che nelle sue osservazioni al reclamo del 21 agosto 2014 (erroneamente datate 15 aprile 2014) l’Autorità di protezione ha precisato di aver deciso “all’unanimità dei membri (…) di trasmettere un esposto al Ministero pubblico”, ma che “il ricorrente ci ha preceduti” (pag. 1). Ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LPMA, se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. In ossequio a tale norma, in data 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha effettivamente trasmesso gli atti al Ministero pubblico. La censura è dunque superata.\nPer il resto, occorre sottolineare che RE 1, nel suo scritto del 24 aprile 2014 all’Autorità di protezione, oltre ad affermare di essere in grado di provare che i conti presentati dal curatore erano falsi, aveva espressamente richiesto che essi non fossero approvati (“attendo con impazienza le vostre conclusioni e la relativa delibera in merito al rendiconto di chiusura che non può altrimenti tradursi che da una non-approvazione”). Appare dunque perlomeno contradditorio che ora il reclamante impugni una decisione che va esattamente nel senso da lui richiesto in prima sede.\nAd ogni modo, a prescindere da quanto sopra va rilevato che RE 1, pur essendo in possesso di documentazione atta a comprovare le sue asserzioni, non si è mai premurato di consegnarne copia all’Autorità di protezione. In occasione della sua audizione del 22 maggio 2014 egli si è limitato a mostrare all’Autorità di protezione alcuni documenti, ma ha rifiutato di produrli agli atti, sostenendo di aver avuto dei costi in tempo e in denaro per raccogliere le suddette informazioni sul patrimonio di PI 1 e reputando di non dover essere lui a fornire delucidazioni a riguardo (cfr. verbale, pag. 3).\nSe è vero che RE 1 non era il curatore di PI 1 e non aveva alcun obbligo di fornire rendiconti in merito agli averi della madre, va osservato che egli era comunque tenuto a sostanziare le accuse da lui proferite, ciò che non ha fatto nemmeno in questa sede nonostante – lo si ribadisce – fosse in possesso di documentazione in tal senso. Le circostanze riferite al consid. 7 sono peraltro emerse unicamente nell’ambito dell’inchiesta penale e non erano note all’Autorità di protezione prima dell’emanazione della risoluzione impugnata.\nVisto quanto sopra, e considerata l’attitudine recalcitrante del curatore nel fornire ulteriori informazioni, l’intenzione dell’Autorità di protezione di deferirlo alla magistratura penale nonché il decesso della persona che giustificava l’intervento dell’Autorità di protezione, non può essere criticata la decisione di prime cure di non approvare il rendiconto. A tutela degli eredi resta aperta la possibilità di adire i tribunali civili sia per le eventuali pretese in responsabilità, sia per le pretese successorie. Anche il reclamo di RE 1 deve dunque essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.\nIII. Oneri processuali e ripetibili\n11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico di RE 1 per il reclamo del 22 luglio 2014 (inc. 9.2014.116) e di RE 2, RE 3 e RE 4 per il reclamo del 24 luglio 2014 (inc. 9.2014.118) Le ripetibili sono compensate.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo di RE 1 (inc. 9.2014.116) è respinto, nella misura della sua ricevibilità.\n2. Il reclamo di RE 2, RE 3 e RE 4 (inc. 9.2014.118) è respinto.\n3. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico di RE 1 (per ½) e RE 2, RE 3 e RE 4 (per ½, in solido fra loro). Le ripetibili sono compensate.\n4. Notificazione:\n|\n|\n- - - |\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}