{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n\nCon scritto del 16 marzo 2015 indirizzato al patrocinatore di RE 1, il patrocinatore di RE 2 nell’ambito del contenzioso ereditario affermava inoltre quanto segue:\n“tutti (gli eredi) sanno che non tutta la sostanza della defunta PI 1 trova espressione nell’inventario e nei rendiconti inviati dal marito/curatore alla ARP 5, ma non ritengo corretto volerne trarre argomento per mettere in dubbio la consistenza di un asse ereditario di cui tutti, e il tuo assistito in particolare, conoscono esattamente l’ammontare (dato dalla somma di quanto reso noto all’ARP 5 e di quanto detenuto da altri veicoli societari a disposizione degli aventi diritto e di cui lo stesso RE 1 ha potuto beneficiare quali anticipi ereditari, altrimenti “inaccessibili” se sottoposti alla vigilanza dell’Autorità tutoria) (lettera avv. __________ a avv. PR 1 del 16 marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45 e a AI 46; sottolineature del redattore).\nIl concetto è ribadito anche nell’istanza di conciliazione ai fini dell’avvio dell’azione di divisione ereditaria presentata da RE 2 alla Pretura __________:\n“La consistenza del patrimonio (non tutto noto all’Autorità tutoria, come tutti gli eredi ben sanno) è nota alle parti: principalmente costituito da sostanza proveniente dalla divisione della successione della madre e nonna __________ (…). Si tratta quindi sostanzialmente di dividere della liquidità di cui dà conto per una parte l’inventario allestito dal curatore ad hoc RE 2 all’attenzione della ARP 5, mentre per la parte di sostanza rimasta all’estero e già di proprietà della defunta __________ (non soggetta alla fiscalità svizzera fino alla divisione), si è scelto di continuare a custodirla in strumenti societari a disposizione degli aventi diritto, onde facilitarne la gestione e l’utilizzazione a favore dell’erede __________ (recte: PI 1) __________, prima, e dei suoi eredi poi, che ne hanno potuto beneficiare sotto forma di anticipi ereditari senza dovere coinvolgere l’Autorità tutoria” (Istanza avv. __________ del 16 marzo 2015, pag. 2, allegata a AI 45, sottolineature del redattore).\nDagli atti in questione emerge in maniera molto chiara – per ammissione del curatore stesso e del suo avvocato – il fatto che RE 2 abbia volontariamente omesso di indicare una considerevole parte della sostanza appartenente alla moglie PI 1 nella documentazione presentata alla Commissione tutoria dapprima, all’Autorità di protezione poi. E ciò allo scopo – dichiarato – di poter attingere al patrimonio della moglie malata senza il controllo dell’Autorità di protezione.\nA prescindere dalle eventuali responsabilità penali del curatore per tali atti, che verranno vagliate nelle opportune sedi, e a prescindere dalla questione – qui irrilevante – di sapere se RE 1 e/o gli altri figli fossero effettivamente consapevoli di ciò (e abbiano eventualmente avuto accesso a tali beni mediante dei cosiddetti «anticipi ereditari»), occorre concludere che i conti presentati dal curatore nella fattispecie sono volutamente incompleti e non conformi al reale stato della sostanza di PI 1. Con queste premesse, non si può legittimamente pretendere che il rendiconto finale della curatela venga approvato.\nL’argomento del curatore, secondo cui la mancata dichiarazione di determinati beni non gli è imputabile siccome non è avvenuta nell’ambito della curatela oggetto del rendiconto contestato, bensì nell’ambito della precedente misura istituita ad hoc in occasione della successione materna, è del tutto privo di consistenza. Anche il rendiconto oggetto di esame è infatti manifestamente inficiato da tale omissione, del tutto volontaria da parte del curatore e tesa proprio a sottrarre una parte ingente del patrimonio della persona bisognosa dal controllo dell’Autorità di protezione.\nIl rendiconto finanziario oggetto della decisione impugnata non può pertanto essere approvato.\n8. Occorre infine chinarsi sulla domanda di intersecazione di RE 1, formulata nelle sue osservazioni del 26 settembre 2014, laddove chiede che dal reclamo venga cancellato il passaggio nel quale la sua audizione presso l’Autorità di protezione viene definita “qua e là farneticante”. In proposito si osserva che il Codice di procedura civile federale non contempla una simile possibilità, prevista invece dal previgente diritto processuale cantonale (art. 68 cpv. 3 CPC/TI). L’applicazione dell’art. 132 CPC non entra invece qui in discussione, ritenuto che in una controversia deve essere ritenuta insita una certa animosità delle parti, sempre che essa non sconfini nel dileggio verso il giudice o le controparti (Trezzini, CPC Comm, ad art. 132 CPC, pag. 560; vedi anche art. 55 LPAmm), che in concreto non si ravvede. La richiesta non può dunque trovare accoglimento.\nII. Reclamo RE 1 (inc. 9.2014.116)"}