{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n\nLa normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8). L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).\n6. Nel caso concreto, le motivazioni del reclamo non permettono di fugare i dubbi quanto alle due uscite dai conti della curatelata che l’Autorità di protezione ha ritenuto ingiustificate.\nPer quanto concerne l’uscita di ca. fr. 29'000.- (Euro 24'000.-), la ricevuta presentata (in copia all’Autorità di protezione, in originale in questa sede) riguardante l’integrale tacitazione del prof. __________ di __________ per le cure prestate negli ultimi tre anni di vita a PI 1 (doc. 1) non indica l’importo a lui versato e non può dunque dimostrare alcunché. Che tale prassi sia “conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria” è un’asserzione che è rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque verosimile che da un esimio professionista italiano, che segue l’interessata da svariati anni, non si possa esigere perlomeno una fattura o un qualsiasi altro scritto che documenti gli importi pretesi a titolo di onorario.\nPer quanto attiene al versamento di fr. 60'000.- su un conto dell’insorgente, questi concorda nel definire contraddittorie le spiegazioni man mano fornite all’Autorità di protezione, ma non fa nulla per sostanziare in maniera più efficace la sua ultima versione dei fatti. Al di là della dichiarazione sottoscritta dalla __________ (già presentata in prima sede, sebbene priva di firma) l’insorgente non ha prodotto la documentazione fiscale attestante la pretesa destinazione finale di tali averi (ovvero l’“onere fiscale riferito alla partita fiscale per gli anni 2007 e 2008 imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà di sua moglie”, cfr. doc. 2), ad esempio le notifiche di tassazione concernenti gli anni in questione (citate dalla __________ nel titolo della menzionata lettera).\nConsiderata la contraddittorietà delle spiegazioni che si sono susseguite nel corso dei mesi in risposta agli interrogativi dell’Autorità di protezione, è condivisibile il fatto che quest’ultima non si sia accontentata di quanto prodotto da RE 2 a suffragio della sua ultima tesi.\nL’argomento del curatore, secondo cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto chiedergli maggiori ragguagli piuttosto che rifiutare il rendiconto, è priva di consistenza, in quanto essa prima di emanare la decisione impugnata gli aveva già chiesto a due riprese delucidazioni e documenti giustificativi, senza che il curatore vi desse seguito compiutamente. Ciò non è peraltro avvenuto nemmeno in sede di reclamo. L’impugnativa è dunque votata all’insuccesso.\n7. Ma vi è di più. L’assunzione agli atti di parte dell’incartamento penale relativo alla denuncia presentata da RE 1 ha evidenziato delle manchevolezze ancora più gravi del curatore, che possono solo condurre – non vigendo alcun divieto di nova – alla non approvazione del rendiconto finale.\nVa infatti rilevato che in occasione della sua audizione dinnanzi al Procuratore generale in qualità di imputato, RE 2 ha affermato quanto segue (con riferimento alla curatela ad hoc istituita in favore della moglie in occasione della successione materna):\n“In particolare si è proceduto alla vendita di un appartamento a __________ e di una villa a __________. Inoltre, si è proceduto alla divisione degli averi bancari che erano depositati presso la banca __________. In totale la quota di mia moglie ammontava a circa 8 milioni di Euro. I proventi delle vendite immobiliari sono stati trasferiti in Ticino sul conto intestato a mia moglie su un conto presso il __________ e su un altro conto presso __________. I fondi ereditati in contanti sono invece stati depositati presso la Banca __________, su un conto intestato a mia moglie. Si trattava di un importo di circa 5-6 milioni di Euro, non ricordo con esattezza ma dovrei controllare gli estratti della banca. L’esistenza di questo conto non è stata menzionata nell’inventario e nel rapporto inviato all’autorità tutoria e non è stato neppure dichiarato fiscalmente. Tuttavia non solo io ma tutti i miei figli, denunciante compreso, ne eravamo perfettamente a conoscenza.\nIl PG mi chiede per quale motivo non si sia ritenuto di dichiarare questo conto. Rispondo che, a posteriori è stato un errore, viste le conseguenze. A quel momento abbiamo pensato di non dichiararlo più che altro per l’abitudine ad un minimo di segretezza. Ribadisco che il denunciante ne era perfettamente a conoscenza (…)” (AI 23, verbale di interrogatorio di RE 2 del 27 novembre 2014, pag. 2; sottolineatura del redattore)."}