{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n\nNella decisione impugnata si riferisce inoltre che RE 2 aveva motivato l’uscita di fr. 60'000.- destinata ad un suo conto in un primo tempo con la necessità di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza 2010/2011 dei coniugi, mentre in un secondo tempo con il pagamento di un acconto riguardante le imposte del 2012 (risoluzione impugnata, pag. 2). Infine, tramite dichiarazione di una fiduciaria datata 31 gennaio 2012, l’importo è stato giustificato come onere fiscale riguardante gli anni 2007/2008. In considerazione dell’“evidente incongruenza”, l’Autorità di protezione ha dedotto che “sulla base della documentazione con valore probatorio risulta unicamente che il curatore RE 2 abbia incassato CHF 60'000.- per sé”, rifiutando di approvare il rendiconto in oggetto (risoluzione impugnata, pag. 2).\nIn conclusione, l’Autorità di protezione ha riferito di aver anche appreso da RE 1 “fatti circostanziati secondo i quali vi sarebbero dubbi sull’operato del curatore dei beni di sua madre”; la decisione è stata intimata anche a quest’ultimo e ai suoi fratelli, visto il certificato ereditario prodotto dall’insorgente (risoluzione impugnata, pag. 2).\nI. Reclamo RE 2 (inc. 9.2014.118)\n4. Nel suo reclamo, RE 2 contesta la mancata approvazione del suo rendiconto, giudicando la motivazione della risoluzione impugnata in parte malfondata e in parte viziata da eccessivo formalismo.\nCon riferimento alla mancanza di validi giustificativi concernenti il pagamento di Euro 24'000.- al prof. __________ di __________, l’insorgente produce l’originale della ricevuta già presentata all’Autorità di protezione, nella quale viene confermato il pagamento di prestazioni di cura, pur senza indicazione dell’importo (reclamo RE 2, pag. 2). A mente del curatore, non è contestabile che il prof. __________ “abbia prestato lunghe cure alla sig.ra PI 1” né che per esse “sia stato remunerato all’altezza delle sue competenze e delle sue qualifiche” (reclamo RE 2, pag. 2). Inoltre, “che l’importo versatogli non figuri nella ricevuta è conforme agli usi italiani notoriamente in vigore nella categoria”: pretendere il contrario configurerebbe “un eccesso di formalismo e di ingiustificata sfiducia” nei confronti del curatore, in considerazione anche dell’entità delle spese complessive del periodo in questione e degli attivi di cui PI 1 era titolare (reclamo RE 2, pag. 2).\nCon riferimento alla seconda uscita, di fr. 60'000.-, il curatore concorda con l’Autorità di protezione sul fatto che le spiegazioni sin lì fornite fossero “parzialmente contraddittorie” (reclamo RE 2, pag. 3). RE 2 spiega che tale importo è stato destinato, come attestato dalla fiduciaria __________, al pagamento dell’onere fiscale 2007/2008, “imputabile alla parte di fattori imponibili di proprietà della moglie”, mentre la relativa notifica di tassazione data del dicembre 2011 (reclamo RE 2, pag. 3). Secondo l’insorgente, la conclusione cui giunge l’Autorità di protezione – ovvero che il curatore abbia incassato per sé quella cifra – è “superficiale, errata e contraria ai principi di economia procedurale”, in quanto il curatore, se richiesto, avrebbe potuto fornire ulteriori ragguagli e la versione firmata della lettera della fiduciaria (reclamo RE 2, pag. 3).\nLe carenze evidenziate nella risoluzione impugnata sono dunque definite “lievi” e secondo l’insorgente non possono condurre alla mancata approvazione del rendiconto. RE 2 ritiene tuttavia corretto che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto, nella sua decisione, di quanto riferito da RE 1 in udienza, in quanto le circostanze precedono l’inizio della curatela in oggetto (2008). L’insorgente ritiene comunque che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto rispettare il principio del contraddittorio e citare a tale udienza anche le altre parti interessate (reclamo RE 2, pag. 3). Chiede pertanto di essere sentito, così come i figli RE 3 e RE 4, oltre all’annullamento della decisione impugnata e l’approvazione del rendiconto finanziario.\n5. Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).\nPer quanto riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3)."}