{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n\nL. Con reclamo datato 22 luglio 2014 (inc. 9.2014.116) RE 1 è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione. Pur non contestando la mancata approvazione del rendiconto finanziario, egli postula che venga fatto ordine a RE 2 di presentare entro 30 giorni dalla notifica della decisione di questa Camera, “un rendiconto completo della sua attività di curatore, per ogni anno, ai sensi degli art. 392 punto 1 e 393 punto 2 vCC corredato da un inventario di apertura della curatela e un inventario al termine della curatela. I rendiconti e gli inventari dovranno essere accompagnati da tutti i giustificativi contabili, bancari, di Registro fondiario, partecipazioni societarie, nulla escluso”, con la comminatoria dell’art. 292 CP (reclamo RE 1, pag. 7). In subordine, egli chiede che questa Camera dia facoltà all’Autorità di protezione di riesaminare la decisione impugnata (reclamo RE 1, pag. 7).\nM. Con reclamo datato 24 luglio 2014 (inc. 9.2014.118) anche il curatore è insorto contro tale decisione, reputandone le motivazioni in parte malfondate e in parte viziate da eccessivo formalismo. RE 2 ritiene inoltre che quanto riferito da RE 1 all’Autorità di protezione sia irrilevante, in quanto circostanze anteriori al 2008, ovvero precedenti l’istituzione della curatela (reclamo RE 2, pag. 3). Postula dunque che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato.\nN. Dei successivi scambi di allegati – nei quali sono intervenuti a fianco di RE 2 anche i figli RE 3 e RE 4 – si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.\nO. Con istanza del 5 dicembre 2014 RE 1 ha chiesto che entrambe le procedure di reclamo fossero sospese, vista l’esistenza del procedimento penale di cui sopra, che “può avere un’influenza determinante sui procedimenti pendenti”.\nDopo aver avuto accesso agli atti del procedimento penale sino a quel momento esperiti, con decisione del 17 aprile 2015 questa Camera ha respinto l’istanza, ritenendo che i procedimenti di reclamo pendenti potessero essere decisi a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità penale degli atti compiuti dal curatore RE 2.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Entrambi i ricorrenti censurano la decisione dell’Autorità di protezione e ne chiedono la riforma, con motivazioni diametralmente opposte: RE 1 postula infatti che la mancata approvazione del rendiconto venga confermata, ma assortita da un ordine al curatore di completare quanto da lui presentato, mentre RE 2 chiede che il rendiconto finanziario da lui presentato venga approvato senza riserve.\n3. Nella decisione impugnata, come visto, l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato da RE 2 nell’ambito della curatela della moglie PI 1.\nRiassumendo i fatti, l’Autorità di protezione ha indicato che il rendiconto di chiusura presentato nel gennaio 2013 non era corredato dei necessari giustificativi, avendo il curatore allegato unicamente degli estratti dei conti bancari. Richiamato in tal senso, RE 2 ha poi fatto pervenire delle spiegazioni e copia di alcune ricevute, che l’Autorità di protezione ha sottoposto all’esame di un revisore esterno. Da tale esame è risultato mancare della documentazione a giustificazione di due uscite dai conti di PI 1 per gli importi di fr. 34'814.45 e di fr. 60'000.- (risoluzione impugnata, pag. 1).\nIl curatore ha giustificato l’uscita di fr. 34'814.45 come segue: fr. 4'710.- con il pagamento del premio annuale della cassa malati, e la differenza di ca. fr. 29'000.- (EUR 24'000.-) con il pagamento dell’onorario del prof. __________ di __________ per l’assistenza medica alla curatelata durante i suoi soggiorni a __________ negli ultimi tre anni di vita (risoluzione impugnata, pag. 1-2). L’Autorità di protezione rilevava in particolar modo che per quest’ultimo pagamento “non vi era prova di consegna o ricevuta” (risoluzione impugnata, pag. 2)."}