{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-116_2015-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119290&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "231d91b56688e303995e60dd5d2c2a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "e03dfd84543570b5c46e369c5beb6382", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2015 9.2014.116\nRegesto:\nMancata approvazione del rendiconto finale del curatore; procedimento penale nei suoi confronti\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell’Oro\n|\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1,\ne |\n|\n|\nRE 2, RE 3, RE 4, tutti rappr. da: RA 1, |\nall’\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda la mancata approvazione del rendiconto finanziario relativo alla curatela di PI 1, presentato dal curatore RE 2 per il periodo 1° gennaio 2012-29 ottobre 2012 |\ngiudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 (inc. 9.2014.116) e sul reclamo del 24 luglio 2014 presentato da RE 2, RE 3 e RE 4 (inc. 9.2014.118), entrambi proposti contro la decisione emessa il 22 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il 1940 a __________. Dal 2003 è domiciliata a __________. Da un primo matrimonio ha avuto il figlio RE 1, mentre dal secondo matrimonio con RE 2 sono nati i figli RE 3 e RE 4.\nB. Su richiesta del marito e dei tre figli di PI 1, con decisione dell’8 settembre 2006 (ris. n. 175/2006) la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela ad hoc ai sensi dell’art. 392 n. 1 vCC. La curatela consisteva nel rappresentare l’interessata nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria e di vendita di fondi della defunta madre, __________. PI 1, affetta dal morbo di Alzheimer, non era infatti più in grado di far fronte a tali affari. Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha nominato il marito RE 2 quale curatore ad hoc.\nC. Con istanza del 2 marzo 2008, RE 2 ha postulato la revoca della curatela ad hoc, ormai divenuta priva di oggetto, e l’istituzione di una curatela amministrativa per la gestione dei beni della moglie, impossibilitata a provvedere ai propri interessi a causa della malattia. Con decisione del 13 marzo 2008 (ris. n. 25/99) la Commissione tutoria ha dunque istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza personale ai sensi degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 vCC. Con il consenso dei figli dell’interessata, la Commissione tutoria ha ancora nominato il marito RE 2 quale curatore.\nD. Con decisione 13 giugno 2008 (ris. n. 48/202 del 29 maggio 2008) la Commissione tutoria ha approvato l’inventario iniziale stabilito dal curatore (art. 398 vCC e art. 20 RTut). Il medesimo prevedeva solo degli attivi, consistenti in due conti bancari per fr. 4'177'576.-, ove erano confluiti i proventi delle vendite immobiliari di cui alla curatela ad hoc.\nI rendiconti finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011 allestiti dal curatore sono sempre stati approvati dalla Commissione tutoria.\nE. Con scritto del 24 ottobre 2012 RE 1 ha preso contatto con la Commissione tutoria, domandandole se le informazioni patrimoniali in suo possesso in merito agli averi ereditati dalla madre nella successione di __________ (riassunte in una tabella ivi allegata) fossero corrette. La Commissione tutoria ha chiesto al curatore di prendere posizione.\nF. Pochi giorni dopo, in data 29 ottobre 2012, PI 1 è deceduta. Il marito è stato chiamato a redigere il rendiconto di chiusura della curatela, inviato nel corso del mese di gennaio 2013 all’Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria. Al curatore è stato chiesto in due occasioni di completare il suo rendiconto fornendo delle pezze giustificative (scritti 7 ottobre 2013 e 24 dicembre 2013).\nG. Con lettera del 24 aprile 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “i conti depositati dal curatore sono falsi”, sia perché “vi è un’omissione di dichiarazione di attivi importante”, sia perché essi comprendono spese personali del curatore. Il 2 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 di sostanziare le sue affermazioni, ragion per cui egli ha chiesto di essere sentito. In occasione della sua audizione, tenutasi il 22 maggio seguente, RE 1 ha riferito che la quota ereditata da PI 1 nella successione materna era ben superiore a quanto dichiarato dal curatore e ammontava a quasi 6 milioni di Euro. I beni liquidi sono “andati altrove”, in un primo tempo presso una banca di __________, “poi sono evaporati” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 2). Ha inoltre affermato che i conti presentati dal curatore presentavano omissioni ed approssimazioni. Non ha tuttavia lasciato all’Autorità di protezione copia della documentazione in suo possesso, siccome costata “molta fatica in tempo e denaro” e perché “non tocca a me fare un rendiconto alla ARP ma è compito del curatore” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 3). Alla luce di quanto emerso, l’Autorità di protezione ha avvisato RE 1 che avrebbe valutato “se inviare tutta la documentazione agli atti per un esposto di possibili reati penali al Ministero Pubblico” (verbale di udienza 22 maggio 2014, pag. 3).\nH. Con decisione del 27 giugno 2014 l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto finanziario di chiusura (periodo 1° gennaio 2012 - 29 ottobre 2012) presentato dal curatore RE 2 nell’ambito della curatela della moglie. L’Autorità di protezione ha ritenuto che sulla base della documentazione in suo possesso non vi fosse giustificazione valida per alcune uscite dai conti di PI 1.\nI. In data 21 luglio 2014 RE 1 ha presentato una denuncia penale nei confronti di RE 2 per violazione degli art. 138 CP (appropriazione indebita), 139 CP (furto) e 158 CP (amministrazione infedele) in relazione all’operato di quest’ultimo quale curatore della moglie PI 1. Il 24 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso gli atti al Ministero pubblico."}