E’ infatti compito dell’Istituto, ed in particolare dagli educatori, tutelare il bene dei minori ivi collocati. L’idoneità dell’Istituto non è del resto messa in discussione dall’esito di un procedimento penale volto a giudicare il comportamento di un minore ospite dell’Istituto e non già dell’Istituto stesso. 7. La richiesta (domanda cautelare) di sottoporre PI 1 ad un controllo medico volto ad appurare la presenza di un abuso è da considerare superata, in quanto accolta con risoluzione del 6 agosto 2014. 8. In simili circostanze la risoluzione impugnata resiste alle critiche dei reclamanti e va di conseguenza confermata. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.