15 pag. 865). È pertanto sufficiente che possano esprimersi sul colloquio che il figlio ha avuto. I dettagli del colloquio non devono venir comunicati ai genitori. Di conseguenza la redazione di un verbale è superflua (DTF 122 I 53 consid. 5). In concreto, come risulta dagli atti, i genitori di PI 1 sono stati avvertiti dell’audizione il giorno stesso. Alle ore 18.00 sono infatti stati sentiti dall’Autorità di protezione (cfr. verbale). Durante l’udienza sono stati informati dell’ascolto del figlio (video registrato).