Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cpv. 2). Il verbale deve essere discusso con il minore e contenere soltanto le risultanze essenziali. Giusta l’art. 314a bis CC i genitori e il curatore devono essere informati oralmente o per iscritto delle risultanze dell’audizione. Il loro diritto di essere sentito è rispettato se vengono comunicate loro le risultanze dell’audizione – e non già i dettagli della stessa – e se viene loro data la possibilità di esprimersi prima della decisione (CommFam, op. cit., art. 447 consid. 15 pag. 865).