Va al riguardo precisato, che nel caso in cui il ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non significa che la misura di revoca della custodia debba essere annullata, bensì che un nuovo ricovero venga ordinato (CR CC 1, Meier, art. 310 n. 22). La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, art. 310 CC no. 10).