Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori e del minore. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, Meier, art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid, art. 310 CC no.