Si rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 1 non può essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato. Oggetto della presente procedura è pertanto unicamente quanto è stato disposto dalla risoluzione dell’8 luglio 2014, ossia il trasferimento di PI 1 da Casa __________ all'Istituto __________ e l'organizzazione delle relazioni personali tra il minore e i genitori. 5. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L’art. 310 cpv.