Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 da Casa __________, __________ all’Istituto __________ di __________. L’Autorità ha esordito indicando che Casa __________ non poteva più ospitare il minore.