Dopo aver ribadito la volontà espressa da PI 1 in sede d’audizione e l’esigenza di evitare ulteriori cambiamenti, l’Autorità ha ricordato che la decisione di trasferimento era imposta dalla necessità di trovare con urgenza un adeguato collocamento per PI 1, ritenuto che Casa __________ non lo poteva più ospitare. M. Contro la risoluzione dell’8 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo dell’11 luglio 2014, postulando l’attribuzione della custodia di PI 1 e PI 2. I reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione dell’1 settembre 2014.