CDP 9.2014.101). G. Con decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014). Sentiti i reclamanti l’8 luglio 2014, con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare di allontanamento della madre.