{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-114_2015-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118226&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f09b7f407b45776155dd9fec5b4fa73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:31", "Checksum": "8c48dd0e16785aed0ba85f5739357247", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114\nRegesto:\nModifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)\n\n\nIl verbale deve essere discusso con il minore e contenere soltanto le risultanze essenziali. Giusta l’art. 314a bis CC i genitori e il curatore devono essere informati oralmente o per iscritto delle risultanze dell’audizione. Il loro diritto di essere sentito è rispettato se vengono comunicate loro le risultanze dell’audizione – e non già i dettagli della stessa – e se viene loro data la possibilità di esprimersi prima della decisione (CommFam, op. cit., art. 447 consid. 15 pag. 865). È pertanto sufficiente che possano esprimersi sul colloquio che il figlio ha avuto. I dettagli del colloquio non devono venir comunicati ai genitori. Di conseguenza la redazione di un verbale è superflua (DTF 122 I 53 consid. 5).\nIn concreto, come risulta dagli atti, i genitori di PI 1 sono stati avvertiti dell’audizione il giorno stesso. Alle ore 18.00 sono infatti stati sentiti dall’Autorità di protezione (cfr. verbale). Durante l’udienza sono stati informati dell’ascolto del figlio (video registrato). E’ stato loro riferito che PI 1 aveva chiesto di “raccontare tutto ai genitori” e della richiesta del figlio di voler tornare subito all’Istituto __________, e di frequentare la scuola.\nIn simili circostanze le censure relative all’audizione di PI 1 cadono nel vuoto.\n6.3. Durante l’audizione, a differenza di quanto palesato dai genitori nel loro reclamo, PI 1 ha espressamente chiesto di poter “tornare al __________” (audizione al min. 13.40 segg.) aggiungendo che “qua…” (Casa __________) “…non è bello”. Si nega peraltro che il minore sia stato indotto o indirizzato da colui che ha provveduto all’ascolto. Il minore ha a più riprese ribadito la ferma intenzione di voler tornare all’Istituto __________ esprimendo il desiderio di poter tornare anche alla scuola dell’Istituto, e poter frequentare lo stesso gruppo (le __________: elencando nel dettaglio i nomi degli educatori e dei compagni del gruppo, min. 39). Ad espressa domanda del Presidente PI 1 ha informato di voler continuare a vedere i genitori come era stato deciso (il padre la domenica e la madre il mercoledì) e di voler bene indistintamente ad entrambi i genitori. Quando, al termine dell’ascolto, il Presidente dell'Autorità di protezione ha comunicato a PI 1 l'eventualità di un rientro in Istituto __________, la felicità appariva evidente – anche ad un profano – sia sul volto che nella gestualità del minore (min. 49). PI 1 è stato debitamente informato della situazione e del ruolo dell’ascoltatore. Durante tutto l’ascolto sono sempre state poste domande aperte, quindi non vi è stata alcuna induzione del minore a dare risposte.\n6.4. Nel reclamo viene messa in discussione la scelta di ricollocare PI 1 presso l’Istituto __________, a causa dei presunti soprusi perpetrati su di lui da un compagno.\nDagli atti risulta che PI 1 era ben integrato nell’Istituto __________ (cfr. ascolto dell’8 luglio 2014; rapporti dell’UAP e della curatrice).\nNella risoluzione impugnata viene indicato che il Commissario __________ (Polizia Cantonale, Sezione RIP, che si è occupato dell’istruttoria penale) non avrebbe posto obiezioni all’eventualità di un rientro di PI 1 all’Istituto __________. Con scritto di posta elettronica datato 14 luglio 2014 il Commissario ha in realtà precisato di non aver posto obiezioni “visto che il direttore dell’Istituto ha dato le dovute garanzie di protezione del minore, già sentito in interrogatorio”, come pure che “il minore imputato … durante l’estate non risiede all’Istituto”.\nVa rilevato che l’Istituto __________, dotato di scuola elementare interna, è senza ombra di dubbio un Istituto idoneo ad ospitare PI 1. In particolare l’UAP – Ufficio a cui l’Autorità di protezione deve far capo nella scelta del “collocamento idoneo” per i minori – ha, in concreto accertato l’idoneità dello stesso, la disponibilità del direttore della struttura, ed in particolare le garanzie circa l’attenzione che l’Istituto e gli educatori avrebbero assicurato per “evitare recidive”. In simili circostanze la scelta dell’Autorità di prime cure di privilegiare il ritorno di PI 1 presso l’Istituto __________ – da lui desiderato ed auspicato – risparmiandogli ulteriori cambiamenti, va certamente condivisa. Un diverso trasferimento di PI 1 avrebbe pregiudicato la sua stabilità ed il suo benessere. L’Autorità ha per altro anche rettamente evitato che al minore fosse imposto un nuovo cambiamento di educatori, di scuola, di gruppo e di compagni a lui ormai familiari e ai quali l'interessato ha riferito di essere particolarmente legato.\nL’esito del procedimento penale non muta quello del presente giudizio. E’ infatti compito dell’Istituto, ed in particolare dagli educatori, tutelare il bene dei minori ivi collocati. L’idoneità dell’Istituto non è del resto messa in discussione dall’esito di un procedimento penale volto a giudicare il comportamento di un minore ospite dell’Istituto e non già dell’Istituto stesso.\n7. La richiesta (domanda cautelare) di sottoporre PI 1 ad un controllo medico volto ad appurare la presenza di un abuso è da considerare superata, in quanto accolta con risoluzione del 6 agosto 2014.\n8. In simili circostanze la risoluzione impugnata resiste alle critiche dei reclamanti e va di conseguenza confermata.\nGli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido.\n3. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}