{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-114_2015-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118226&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f09b7f407b45776155dd9fec5b4fa73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:31", "Checksum": "8c48dd0e16785aed0ba85f5739357247", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114\nRegesto:\nModifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)\n\n\nLa scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).\nI genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.\nSi rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25).\n6. In concreto, come risulta dagli atti, con risoluzione del 29 aprile 2014 PI 1 era stato inizialmente collocato assieme al fratellino PI 2, presso l’Istituto __________ di __________ (centro educativo per minorenni riconosciuto, CEM, che ospita bambini in età scolastica). Ritenuta la giovane età del fratellino (due anni), questi è poi stato spostato, assieme alla madre, presso una struttura più idonea alla sua età (nello specifico: Casa __________, che ospita bambini nella fascia d’età 0-6 anni) (risoluzione dell’11 giugno 2014). Per ragioni che non occorre qui rievocare la madre è poi stata allontanata dalla struttura.\nA causa, di un presunto sopruso subìto da PI 1 da parte di un compagno di Istituto, mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha immediatamente disposto il trasferimento del minore presso Casa __________, dove all’epoca alloggiavano il fratellino e la madre. Come risulta dagli atti, i responsabili dell’Istituto __________ avevano senza indugio provveduto ad informare la Polizia Cantonale e la Magistratura dei minorenni di quanto accaduto (cfr. scritto di posta elettronica della curatrice del 14 giugno 2014 all’indirizzo dell’Autorità di protezione).\n6.1. Ora, indipendentemente dall’esito dell’inchiesta e del procedimento penale, si rileva che la residenza di PI 1 da Casa __________, con ogni evidenza provvisoria, era già da subito risultata difficoltosa. La struttura aveva infatti accolto il minore in un momento di necessità benché lo stesso non rientrasse nella fascia d’età degli altri ospiti (PI 1 aveva all’epoca 7 anni). Come indicato dalla direttrice della struttura, già da subito la residenza di PI 1 è però risultata problematica (cfr. prima segnalazione del 24 giugno 2014: necessità per il minore di beneficiare di un apporto educativo mirato, idoneo e a lungo termine). In seguito, con dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice, oltre a spiegare le motivazioni che hanno portato all’allontanamento di RE 2 dalla struttura, informava l’Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso l’Istituto, straordinaria già da principio, non poteva più essere sostenuta. Il minore, oltre ad essere troppo grande, avrebbe manifestato segni di disagio e sofferenza e sarebbe stato espulso dalla Comunità diurna (__________) nella quale era stato inserito. Anche l’incolumità degli altri piccoli ospiti sarebbe stata minacciata (cfr. episodio descritto del 2 luglio). La direttrice postulava pertanto che venisse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze del minore e degli altri piccoli ospiti dell’Istituto. Tale richiesta è stata anche formulata dalla curatrice (cfr. 7 luglio 2014) CURA 1 che, dopo aver preso contatto con la responsabile della Comunità diurna dove era stato inserito il minore, confermava la situazione difficoltosa osservata dalla direttrice di Casa __________. Che la struttura Casa __________ non fosse adatta ad un bambino dell’età di PI 1 non può essere messo in discussione. La stessa ospita infatti bambini in età prescolare (dai 0-6 anni; www.ti.ch/infofamiglie ). PI 1, non potendo essere inserito nei gruppi dei piccoli ospiti della casa, è stato inserito in una colonia diurna (__________). Malgrado ciò sono state riscontrate molte difficoltà di gestione del minore, costretto a risiedere in una struttura non idonea alla sua età.\nCome risulta dallo scritto di posta elettronica del 7 luglio 2014 anche a mente dell’assistente sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) vi era la necessità di inserire il minore in una struttura educativa a lui consona. L’UAP ha segnalato l’urgenza di trovare al più presto un posto in un centro educativo minorile (CEM) preferibilmente dotato di scuola elementare interna.\nE’ pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione – in collaborazione con l’UAP – ha disposto il trasferimento di PI 1 in una nuova struttura, ritenuto che Casa __________, non era adeguata per ospitarlo, la madre non era più ospite della stessa e il bambino non si era integrato. Tali fatti non sono neppure messi in discussione dai reclamanti, che non pretendono che Casa __________ fosse la struttura idonea per ospitare il minore.\n6.2. Il 9 agosto 2014 PI 1 è stato sentito dal Presidente dell’Autorità di protezione (ore 16.00-16.50).\nRelativamente alle censure sull’ascolto del minore si rileva quanto segue.\nGiusta l’art. 314a cpv. 1 CC (audizione del figlio) il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cpv. 2)."}