{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-114_2015-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118226&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f09b7f407b45776155dd9fec5b4fa73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:31", "Checksum": "8c48dd0e16785aed0ba85f5739357247", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114\nRegesto:\nModifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)\n\n\nb) il padre ogni mercoledì pomeriggio e ogni due domeniche per il tempo massimo consentito e ogni due domeniche per il tempo massimo consentito anche non in forma sorvegliata, ma sempre all’interno dell’Istituto.\nDopo aver ribadito la volontà espressa da PI 1 in sede d’audizione e l’esigenza di evitare ulteriori cambiamenti, l’Autorità ha ricordato che la decisione di trasferimento era imposta dalla necessità di trovare con urgenza un adeguato collocamento per PI 1, ritenuto che Casa __________ non lo poteva più ospitare.\nM. Contro la risoluzione dell’8 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo dell’11 luglio 2014, postulando l’attribuzione della custodia di PI 1 e PI 2. I reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione dell’1 settembre 2014. I reclamanti, oltre a contestare la privazione di custodia, avversano pure la decisione di ricollocare PI 1 presso l’Istituto __________, ritenuti i presunti abusi che avrebbe subìto. Lamentano di non essere stati informati dell’audizione del figlio da parte dell’Autorità di protezione, mettendo in dubbio che egli abbia realmente chiesto di essere trasferito all’Istituto __________. A mente dei genitori chi ha provveduto all’ascolto del minore avrebbe dovuto espressamente chiedere se desiderava tornare a casa. I reclamanti criticano l’operato della curatrice, a loro avviso “assente”.\nCon osservazioni del 13 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. L’Autorità ha ribadito che le misure adottate sono finalizzate alla protezione dei bambini, costretti ad assistere a comportamenti violenti e aggressivi dei genitori. Le domande cautelari sarebbero già superate in quanto evase. La richiesta di ripristino della custodia dei bambini, è a mente dell’Autorità di protezione allo stadio attuale “azzardata, imprudente e prematura”.\nCon replica del 31 agosto 2014 i genitori di PI 1 contestano nuovamente la tolta di custodia e ribadiscono la richiesta di supporto psicologico per i figli. Anche in sede di replica contestano la tesi secondo cui PI 1 abbia espresso la volontà di tornare all’Istituto __________. A mente dei reclamanti l’Autorità di protezione, oltre a non pensare minimamente al bene dei minori, spostando d’urgenza il bambino presso Casa __________ – poi considerata non adatta all’età dello stesso – avrebbe agito in modo errato e nocivo al bene del minore.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 da Casa __________, __________ all’Istituto __________ di __________. L’Autorità ha esordito indicando che Casa __________ non poteva più ospitare il minore. La direttrice della struttura avrebbe infatti informato l’Autorità che la permanenza, straordinaria dall’inizio, non era più sostenibile. Oltre a non essere una struttura idonea all’età di PI 1, questi avrebbe manifestato segni di disagio e sofferenza (cfr. rapporto del 7 luglio 2014 della direttrice di Casa __________). La direttrice postulava pertanto che fosse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze del minore e degli altri piccoli ospiti dell’Istituto. L’Autorità di protezione, basandosi sulla richiesta esplicita del minore di essere trasferito presso l’Istituto __________ (cfr. udienza 8 luglio 2014), dopo aver comunicato la decisione ai genitori, ne ha disposto il trasferimento. L’Autorità di protezione ha in particolare rilevato che la volontà del bambino era di ritornare all’Istituto __________ e che, pur essendo giovane, l’espressione della sua volontà andava tenuta in considerazione. Quanto all’episodio che avrebbe causato il trasferimento repentino essa evidenzia che il “bambino che si sarebbe reso responsabile del sopruso non è residenziale, apparterrebbe ad un altro gruppo di bambini più grandi e che in ogni caso gli educatori adotteranno ogni attenzione per evitare recidive”.\n3. RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, chiedendo l’annullamento della medesima e l’attribuzione della custodia parentale dei figli PI 2 e PI 1."}