{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-114_2015-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118226&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f09b7f407b45776155dd9fec5b4fa73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:31", "Checksum": "8c48dd0e16785aed0ba85f5739357247", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.02.2015 9.2014.114\nRegesto:\nModifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda la modifica di collocamento di PI 1 (da Casa __________, all’Istituto __________) |\ngiudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l’8 luglio 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2007) e PI 2 (2012) sono figli di RE 1 e di RE 2.\nB. Con scritto del 26 febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (polizia cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1 RE 2.\nC. Mediante decisione del 18 giugno 2013 Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto 2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa (308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.\nD. Con decisione supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________ di __________, concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).\nE. Nel frattempo, l'SMP ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio 2014).\nCon risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia, modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ di __________ e mantenendo quello di PI 1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ e sono stati regolati i diritti di visita dei genitori.\nIn data 11 luglio 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).\nF. A seguito di un presunto abuso subito da PI 1 da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.\nL’11 luglio 2014 il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP 9.2014.101).\nG. Con decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014).\nSentiti i reclamanti l’8 luglio 2014, con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare di allontanamento della madre. Tale provvedimento è oggetto di procedura separata dinanzi a questa Camera (inc. CDP 9.2014.120).\nH. Mediante dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ informava l’Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso la struttura – straordinaria già da principio – non poteva più essere sostenuta. Il minore, oltre ad essere troppo grande per la struttura (che ospita bambini dai 0-6 anni), avrebbe manifestato segni di disagio e sofferenza e sarebbe stato espulso dalla Comunità diurna (__________) nella quale era stato inserito. Anche l’incolumità degli altri piccoli ospiti sarebbe stata minacciata. La direttrice postulava pertanto che fosse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze di PI 1 e degli altri piccoli ospiti dell’Istituto.\nCon scritto del 7 luglio 2014 la curatrice CURA 1, dopo aver preso contatto con la responsabile della Comunità diurna (__________), confermava la situazione di disagio e difficoltà riferita dalla direttrice di Casa __________.\nI. L’8 luglio 2014, ore 16.00, il Presidente dell’Autorità di protezione, ha provveduto, alla presenza del membro permanente, all’audizione di PI 1 (audizione video sorvegliata). Durante la stessa il bambino ha in particolare chiesto di poter tornare al più presto all’Istituto __________ e di potervi frequentare la scuola.\nLo stesso giorno, RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della volontà del figlio. Ai genitori è inoltre stato riferito che dall’inchiesta penale “non è emerso nulla” e che il Commissario __________ (della Polizia Cantonale) avrebbe riferito di non avere “controindicazioni” se il bambino desiderava ritornare all’Istituto. I genitori di PI 1 hanno dichiarato di non volersi esprimere in merito al trasferimento del figlio in quanto il loro avvocato non era presente all’udienza.\nL. Con risoluzione dell’8 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 all’Istituto __________, organizzando le relazioni personali come segue:\na) la madre potrà incontrarlo ogni mercoledì pomeriggio per due ore in forma sorvegliata;"}