In seguito, l’Autorità di protezione intimerà all’altro genitore le persone proposte, dando un termine di 10 giorni per accordarsi sulla figura di un curatore, sussidiariamente per prendere posizione sulle persone proposte dall’altro genitore. In caso di mancata intesa tra i genitori l’Autorità di protezione procederà alla nomina di un curatore educativo competente (Häfeli, Protection de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 401 CC n. 1; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., ad. art. 401 CC n. 24 e 27).