Ove appena si valuti procedere ad un’applicazione letterale della norma, e dunque considerare i genitori come persone vicine dell’interessato (ex art. 401 cpv. 2 CC), essi hanno il diritto di proporre una persona idonea di loro scelta, e l’Autorità che è tenuta a coinvolgerli nel processo di nomina non è obbligata a dare seguito alla loro proposta. 4.6. Tuttavia, a mente di questa Camera, non giova approfondire ulteriormente la questione. In effetti, nella fattispecie, il Tribunale federale ha fissato un termine di 40 giorni all’Autorità di protezione affinché essa nomini un curatore idoneo (DTF 140 III 241 consid.