Concedere questo statuto unicamente al rappresentante legale del minorenne non può dunque essere considerato sufficiente. Invero devono essere considerate “persone interessate dalla misura” entrambi i genitori, in favore dei quali la curatela educativa è stata anche prevista. In tale caso, l’Autorità di protezione avrebbe il dovere di assecondare la proposta da loro formulata concernente la persona del curatore, ammesso che sia idoneo (ai sensi dell’art. 400 CC) e che sia disposto a svolgere il mandato. Ove appena si valuti procedere ad un’applicazione letterale della norma, e dunque considerare i genitori come persone vicine dell’interessato (ex art. 401 cpv.