Tuttavia, concedere un tale statuto ad un unico genitore nell’ambito della procedura di nomina di un curatore educativo sarebbe contrario alla ratio legis dell’art. 308 cpv. 2 CC. In effetti, se l’Autorità di protezione avesse l’obbligo di coinvolgere un solo genitore, detentore dell’autorità parentale, a scapito dell’altro nel quadro di una procedura di nomina di un curatore educativo per le relazioni personali, quest’ultimo rischierebbe di rimettere in questione la legittimità e l’imparzialità della figura del curatore educativo stesso. Concedere questo statuto unicamente al rappresentante legale del minorenne non può dunque essere considerato sufficiente.