Sicché nel caso che ci occupa, l’interessato dalla misura è senz’altro il minorenne, nella fattispecie PI 1. Pertanto, in quanto rappresentante legale, il detentore dell’autorità parentale, nel caso precipuo la madre (deve in effetti essere rammentato che l’autorità parentale congiunta è stata negata a CO 2, vedi consid. P), potrebbe beneficiare dello statuto di “persona interessata”. Tuttavia, concedere un tale statuto ad un unico genitore nell’ambito della procedura di nomina di un curatore educativo sarebbe contrario alla ratio legis dell’art. 308