9.2013.56-57, consid. 8.2). In una situazione come quella che ci occupa, non pare dunque azzardato considerare che il curatore educativo, sebbene nominato per vegliare al bene del minore, volge un compito anche a favore dei genitori. Ciò risulta peraltro anche dal contenuto stesso della norma, l’art. 308 cpv. 1 CC assegnando al curatore il compito di consigliare ed aiutare i genitori nella cura del figlio. In tale senso, i genitori sarebbero da considerare “persone interessate” dal procedimento di nomina del curatore educativo. 4.5. Sicché nel caso che ci occupa, l’interessato dalla misura è senz’altro il minorenne, nella fattispecie PI 1.