Basti rammentare che, sulla scorta delle valutazioni di questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto opportuno “nominare un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali idoneo, vale a dire conferendo il mandato ad un professionista con competenze pedagogiche e di mediazione” (DTF 140 III 241 consid. 5). Il Tribunale federale sottolinea dunque la necessità che il curatore sia dotato di competenze pedagogiche, specifiche alla parte del suo mandato che si deve svolgere con PI 1, e di mediazione, più specifiche alla parte del suo mandato rivolta alla relazione tra i genitori di quest’ultimo (vedi anche sentenza CDP inc. 9.2013.56-57, consid.