Questo disposto si applica dunque anche alla nomina di un curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC. Se l’articolo 401 CC trova un’applicazione univoca in caso di protezione dell’adulto – il primo capoverso applicandosi alla persona capace di discernimento beneficiaria di una misura di protezione, l’art. 401 cpv. 2 CC alle persone a lei vicine, segnatamente i suoi genitori – una tale distinzione è meno chiara nell’ambito della protezione dei minorenni, in particolar modo in caso di nomina di un curatore educativo chi vigili sulle relazioni personali, dove potrebbero essere considerate “persone interessate dal procedimento” sia il minorenne che i suoi genitori.