Giusta l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta. L'Autorità di Protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid.