Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione: la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). 4.La scelta del curatore spetta all’Autorità di protezione (art. 400 cpv.