Il gravame così formulato va ritenuto un reclamo per violazione del diritto di essere sentito. In quanto tale, detta doglianza deve essere esaminata preliminarmente, poiché costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). 3.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.