Inoltre, l’Autorità di protezione rileva di avere già in passato suggerito che il curatore educativo fosse scelto dai genitori “altrimenti nulla sarebbe cambiato nelle dinamiche e nei risultati” (osservazioni pag. 2 con riferimento alla risoluzione 222 del 19 giugno 2012). 3.Come detto, la qui reclamante lamenta che l’Autorità di protezione non l’abbia coinvolta sulla scelta del nuovo curatore. Il gravame così formulato va ritenuto un reclamo per violazione del diritto di essere sentito.