H. La madre ha interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo n. 3.1.1 nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo (DTF 140 III 241). Nell’ambito del procedimento, il Tribunale federale ha chiesto osservazioni alle parti e alla Camera di protezione.